Obbligo tracciabilità dei pagamenti.

A partire dal 1° luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo obbligo, da parte dei datori di lavoro, di pagare le retribuzioni e stipendi con modalità e strumenti che escludano il denaro contante.
Il divieto di pagamento in contanti si estende anche alla corresponsione di eventuali acconti sulla retribuzione corrisposti in corso di mese ai lavoratori.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, infatti, non costituisce in alcun modo prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione nei rapporti di lavoro subordinato, co.co.co. e cooperative con soci.

Le forme accettate di pagamento di stipendi e salari sono unicamente:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Le sanzioni pecuniarie previste per chi paga in contanti gli stipendi vanno da 1.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo.
Tali sanzioni sono riferite alla totalità dei rapporti di lavoro, quindi indipendentemente dal numero di violazioni.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma soltanto di avvenuta ricezione del prospetto di paga (LUL).
L’avvenuto pagamento della retribuzione è attestato solo dalla copia del pagamento della retribuzione stessa, quindi copia del bonifico, fotocopia dell’assegno o comunque attestazione bancaria o postale.